Denominazioni:
Procura generale del re presso la Corte di appello, 1865 - 1946
Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello, 1946 - 1984
Procura generale presso la Corte di appello, 1984 -
Con l. 13 nov. 1859, n. 3781, venne approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determinava altresì le circoscrizioni territoriali delle corti di appello, dei tribunali e dei mandamenti. In base a tale legge la giustizia era amministrata dai giudici di mandamento e di polizia, dai tribunali di circondario, dalle corti di appello, dalle corti di assise, da una Corte di cassazione. Presso ogni Tribunale e Corte era inoltre istituito un Ufficio del pubblico ministero.
Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, relativo all'ordinamento giudiziario, definì il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero era assolta presso la Corte di cassazione e presso le corti di appello dal Procuratore generale, presso le corti di assise dal Procuratore generale eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti; presso i Tribunali civili e correzionali dal Procuratore del re; presso le preture da aggiunti giudiziari, uditori, vice-giudici, delegati di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dal sindaco del comune, il vice-sindaco, un membro del consiglio comunale o anche il segretario comunale. I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante.
[espandi/riduci]n base a tale decreto il pubblico ministero svolgeva le seguenti funzioni: vegliava sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non avessero la piena capacità giuridica; promuoveva la repressione dei reati; faceva eseguire i giudicati; aveva potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessassero i diritti dello Stato; aveva facoltà di parlare e concludere nelle pubbliche udienze, ogniqualvolta lo ritenesse necessario; aveva un'azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintendeva alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali; aveva il diritto di richiedere direttamente la forza armata. Un ufficiale del pubblico ministero assisteva a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali; poteva inoltre richiedere la convocazione di assemblee generali delle corti e dei tribunali con requisitoria motivata ed aveva il compito di inviare il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali al procuratore. Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi erano un segretario, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti. Il procuratore generale della Corte di appello aveva, insieme al primo presidente, il diritto di sorveglianza su tutti i cancellieri del distretto (congiuntamente al presidente della Corte) e su tutti gli uscieri.
Con l. 28 nov. 1875, n. 2781, vennero soppresse alcune attribuzioni del pubblico ministero presso le corti di appello e i tribunali; venne infatti stabilito che il pubblico ministero non avesse obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorché nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge, procedesse per via di azione; non era inoltre tenuto ad assistere alle udienze civili salvo nei casi in cui dovesse concludere. Venne dunque limitato il numero dei funzionari al fine di utilizzare quelli in esubero per riordinare gli uffici del contenzioso finanziario.
Con la l. 14 lug. 1907, n. 511, si modificò l'ordinamento giudiziario; venne pubblicata la tabella A che riportava gradi, stipendi, categorie e numero dei magistrati e venne inoltre annunciato che con decreto reale sarebbe stata pubblicata la tabella del numero dei funzionari addetti alle corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture del Regno. La legge istituì inoltre nei tribunali il Consiglio giudiziario, di cui faceva parte, accanto al presidente e a due giudici, il procuratore del re. Nelle corti di appello, invece, tale organo era composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale. La legge unificava nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Avevano infatti pari grado: giudici di tribunale e sostituti procuratori del re; consiglieri di appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re; consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e presidenti di sezione di Corte di appello; primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, presidenti di sezione e l'avvocato generale della Corte di cassazione; primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione.
Il r.d. 8 dic. 1907, n. 773, che approvava le norme di attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, specificò tra l'altro che l'archivio del Consiglio giudiziario dovesse tenere: 1/A il registro degli stati personali dei magistrati secondo le norme degli articoli 70 e 71 del regolamento generale giudiziario; 2/A il registro delle deliberazioni del Consiglio; 3/A il volume dei verbali del Consiglio stesso; 4/A un fascicolo personale per ciascun magistrato.
Con l. 19 dic. 1912, n. 1311, che portava modificazioni all'ordinamento giudiziario, venne pubblicata la tabella relativa ai gradi, categorie, classi, stipendi e numero dei magistrati.
Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario, riformulò le competenze del pubblico ministero agli articoli 73-90. Ribadendo la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia, stabilì che esercitasse le sue funzioni presso: le corti di cassazione, le corti di appello e le corti di assise, nel grado di procuratore generale; presso il tribunali nel grado di procuratore del re. Sostituti del procuratore generale erano gli avvocati generali o i sostituti procuratori generali; ai procuratori del re erano addetti i sostituti procuratori del re. Presso le preture le funzioni di pubblico ministero venivano esercitate da uditori, vice-pretori, vice-commissari di pubblica sicurezza, dal sindaco comunale o da un consigliere comunale e, in loro mancanza, un avvocato, un notaio o un procuratore residente nel mandamento. Le attribuzioni del pubblico ministero erano le seguenti: vegliava sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non avessero piena capacità giuridica; promuoveva la repressione dei reati; faceva eseguire i giudicati ed aveva azione diretta per far eseguire ed osservare l'ordine pubblico, sempre quando l'azione non fosse attribuita ad altri pubblici ufficiali. In materia penale procedeva per via di azione. In materia civile dava il suo parere e procedeva per via di azione nei casi stabiliti dalla legge. Presso i tribunali e le corti di appello aveva l'obbligo di concludere nelle cause matrimoniali; nelle altre cause civili aveva facoltà di parlare e concludere ogniqualvolta lo ravvisasse conveniente. L'udienza non era legittima se un ufficiale del pubblico ministero non assisteva a tutte le udienze penali dei tribunali e delle corti di appello; così nelle cause civili, quando si trattasse di cause in cui avrebbe dovuto concludere, la sua assenza determinava la illegittimità dell'udienza. Presso la Corte di cassazione il pubblico ministero interveniva e concludeva in tutte le udienze civili e penali e assisteva alle deliberazioni per le decisioni in camera di consiglio. Presso i tribunali e le corti di appello non poteva assistere alla votazione nelle cause civili e penali, ma doveva intervenire nei casi di deliberazioni relative all'ordine e al servizio interno. Il pubblico ministero promuoveva inoltre l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale; nelle cause civili faceva eseguire d'ufficio le sentenze che interessassero l'ordine pubblico. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercitava un'azione direttiva e una superiore vigilanza sugli uffici del pubblico ministero del distretto e sulla polizia giudiziaria. All'interno del circondario, invece, la direzione della polizia giudiziaria veniva esercitata dal procuratore del re. Altra prerogativa del pubblico ministero era quella di sovrintendere alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Aveva infine il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Il r.d. 30 dic. 1923, n. 2786, con cui venne approvato il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, confermò le disposizioni precedenti e aggiunse (art. 95) che nella prima udienza del mese di gennaio il procuratore generale teneva una relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto, denunciava eventuali abusi e faceva le requisitorie sulle quali la Corte doveva deliberare. Promuoveva inoltre le azioni disciplinari per ordine del ministro della giustizia inviando la richiesta al presidente del Consiglio disciplinare. In merito alla disciplina (art. 203), la sorveglianza veniva attuata secondo queste modalità: il procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva la sorveglianza dei membri del suo ufficio; i procuratori generali presso le corti di appello avevano la sorveglianza su tutti gli ufficiali del distretto della corte; gli avvocati generali presso le sezioni distaccate avevano la sorveglianza degli ufficiali compresi nella circoscrizione della Sezione. I procuratori del re, infine, avevano la sorveglianza di tutti gli ufficiali del pubblico ministero del loro circondario.
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, elevò il prestigio del pubblico ministero e confermò che la magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, era invece distinta relativamente alle funzioni. Le funzioni del procuratore generale presso le sezioni distaccate delle corti di appello erano svolte dall'avvocato generale. Fu anche costituito un ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, alla dipendenza gerarchica del procuratore generale del re presso la Corte di appello. Venne confermato l'ufficio del pubblico ministero nelle preture nei modi stabiliti dalle leggi precedenti. Per quanto riguarda le attribuzioni, restarono quelle elencate nelle leggi precedenti, anche se particolare accento venne posto sulla facoltà dell'applicazione delle misure di sicurezza e venne dato maggior risalto alle funzioni in merito all'ordine pubblico. Il pubblico ministero iniziava ed esercitava l'azione in materia penale; negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della Corte di assise, le sue attribuzioni spettavano al procuratore generale del re presso la Corte di appello; presso le corti di appello interveniva sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro; aveva facoltà di proporre ricorso per cassazione, impugnare per revocazione le sentenze civili e chiedere la revisione delle sentenze penali. Nel processo di esecuzione promuoveva l'esecuzione delle sentenze penali e faceva eseguire d'ufficio quelle civili; aveva facoltà di intervenire con richieste nella disciplina delle udienze; interveniva nei procedimenti di camera di consiglio, ma non poteva assistere alle deliberazioni. Partecipava invece alle deliberazioni relative all'ordine e servizio interno di tribunali e corti; interveniva alle assemblee generali e il procuratore generale del re aveva potestà di richiedere la convocazione dell'assemblea generale. Nel distretto della Corte di appello il procuratore generale del re aveva la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria, che doveva eseguire i suoi ordini. Nella circoscrizione del Tribunale, stesso potere aveva il procuratore del re. All'interno del mandamento la polizia giudiziaria doveva eseguire gli ordini del pretore. Il pubblico ministero esercitava inoltre la vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena. Per quanto riguarda il servizio interno, il procuratore generale del re presso la Corte di appello comunicava al ministro una relazione generale sull'amministrazione della giustizia nei distretti; riferiva inoltre con una sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il procuratore generale del re presso la Corte di appello faceva parte del Consiglio giudiziario; presso il Tribunale ne faceva parte, invece, il procuratore del re. La sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero era esercitata dal ministro di grazia e giustizia e a livello territoriale veniva riconfermato il potere di sorveglianza sancito dalle leggi precedenti.
Con l'introduzione del Codice di procedura civile, approvato con r.d. 28 ott. 1940, n. 1443 (poi modificato a scopo di coordinamento col Codice civile dal r.d. 20 apr. 1942, n. 504), e con il r.d. 18 dic. 1941, n. 1368, che dettava disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero venne allargato all'interno del processo. Egli poteva infatti intervenire in ogni stato del giudizio (art. 1).
Il r.d.lgs. 31 mag. 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, modificò l'art. 69 del r.d. 30 gen. 1941, n. 12, affermando che il pubblico ministero esercitava le sue funzioni non più sotto la direzione ma sotto la vigilanza del Ministero per la grazia e giustizia. L'art. 112 della Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947, stabiliva che «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».
Con l'avvento della Repubblica, la denominazione della carica divenne Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello. Il Procuratore generale presso la Corte di appello rappresentava l'ufficio del pubblico ministero presso la Corte di appello. Vigilava sulle istituzioni dei processi e informava eventualmente il ministro su quelle in ritardo; trasmetteva le denunce e le querele presentategli al Procuratore della Repubblica competente. Prima della chiusura delle indagini poteva avocare a sé il procedimento. Promuoveva il procedimento di estradizione e il riconoscimento delle sentenze penali straniere.
La l. 14 ott. 1974, n. 497, dettò nuove norme contro la criminalità e attribuì al procuratore della Repubblica la facoltà di procedere in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non fossero necessarie speciali indagini.
Nel 1984, con l. 31 lug. n. 400, l'art. 7 mutò l'art. 506 del Codice di procedura penale, stabilendo che la denominazione della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello mutasse in Procura generale presso la Corte di appello.
Il d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, infine, adeguò l'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni, introducendo alcune modifiche rispetto all'ordinamento del 1941. L’articolo 1 stabilì che: «Presso la Corte suprema di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni e le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario, è costituito l’ufficio di pubblico ministero» laddove nel testo del 1941, la funzione di pubblico ministero nelle preture era svolta da uditori, vice-pretori, funzionari di pubblica sicurezza. Sulla costituzione del pubblico ministero, l’articolo 70 del r.d. 10 gen. 1941 fu così sostituito: «Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le Corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, dai procuratori della repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. Presso le sezioni distaccate di Corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dal codice di procedura penale. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria. E’ abrogato invece l’articolo del r.d. 30 gennaio 1941 sulla vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena»
L’art. 40 recita: «sono istituiti gli uffici della Procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario». Riguardo ai poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti, fu sostituito l’art. 16 del r.d.l. 31 mag. 1946, n. 511: «Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonché delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni. L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione. Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario con il seguente articolo 30: Il procuratore generale presso la Corte d’appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali dei minorenni e delle procure della repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni».
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 nov. 1859, n. 3781, per l'Ordinamento giudiziario, in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, XXVIII.3, Torino, Dalla stamperia reale, s.d.
- Legge 14 lug. 1907, n. 511, Modificazioni all'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 174, 23 lug. 1907
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 2786, Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, in Gazzetta ufficiale, n. 306, 31 dic. 1923
- Regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 4 feb. 1941
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 set. 1988, n. 449, Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, in Gazzetta ufficiale, n. 250, 24 ott. 1988 - supplemento ordinario n. 92
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda