Denominazioni:
Ispettorato agrario compartimentale
Ispettorato compartimentale dell'agricoltura
Ispettorato regionale agrario
Ispettorato regionale dell'agricoltura
Il r.d.l. 18 nov. 1929, n. 2071, recante provvedimenti per la bonifica integrale e i servizi agrari forestali, istituì appositi Ispettorati incaricati di provvedere ai servizi pubblici in favore dell'agricoltura, con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari. Gli ispettori, organi dell'Amministrazione dell'agricoltura, avevano i seguenti compiti:
- coordinamento e vigilanza dal punto di vista tecnico sulle Cattedre ambulanti di agricoltura e gli altri uffici ed organi locali posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- approvazione di progetti e concessione di contributi e sussidi per opere di miglioramento fondiario di singole aziende agrarie sussidiate dallo Stato;
[espandi/riduci]- esame dei progetti e pareri sulle proposte di opere realizzate con sussidi e contributi del Ministero dell'agricoltura;
- sorveglianza e collaudo sulle opere di carattere agrario realizzate con sussidi e contributi dallo Stato;
- consulenza sui progetti di trasformazione fondiaria di pubblico interesse e in generale sui progetti di competenza tecnica mista.
L'ispettore per l'agricoltura aveva alle proprie dipendenze un reggente di sezione e un assistente, distaccati dal personale delle Cattedre ambulanti esistenti nel compartimento di ispezione.
La l. 2 giu. 1930, n. 755, sull'unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, specificò i compiti dell'ispettore agrario, incaricato di:
- pronunciarsi in sede consultiva, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti, sulle domande di contributo statale per opere relative a: irrigazione a servizio di più aziende; provvista di acqua potabile a servizio di più aziende; strade interpoderali, borgate rurali, fabbricati rurali isolati, in caso di opere di costo superiore alla somma stabilita dal Ministero dell'agricoltura per ciascuna zona territoriale;
- pronunciarsi in sede consultiva, con facoltà di interpellare il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi per opere relative a: sistemazione agraria; irrigazione al servizio di una sola azienda; fabbricati rurali, in caso di opere di costo inferiore alla somma stabilita dal Ministero dell'agricoltura per ciascuna zona territoriale;
- fornire un parere consultivo sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali e sulle domande di mutuo per bonifiche agrarie;
- accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario che siano finanziati dagli enti di cui al r.d.l. 29 lug. 1927, n. 1509;
- concedere contributi diretti, per opere di importo massimo stabilito dal Ministero, nei limiti della somma complessiva assegnata annualmente a ciascun Ispettorato.
- partecipare, con voto consultivo, ai consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito che esercitavano il credito agrario nella sede dell'Ispettorato.
Con r.d. 13 mar. 1933, n. 674, fu costituito il Nucleo di mobilitazione civile dell'Organo dell'alimentazione, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che aveva il compito di raccogliere elementi e preordinare quanto occorreva per il funzionamento dell'alimentazione in tempo di guerra. Il Nucleo era costituito da un Ufficio centrale e da 12 Uffici interprovinciali dell'alimentazione con sede presso gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari, presso i rispettivi Ispettorati compartimentali. Sul territorio operavano in collegamento con le Cattedre ambulanti di agricoltura e le competenti autorità civili e militari territoriali.
Con l. 3 feb. 1951, n. 114, furono istituiti gli Ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia. Il primo operava nei territori delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona; il secondo in quelli delle province di Perugia e Terni.
Con l. 15 dicembre 1961, n. 1304, fu stabilito che il ministro per l'agricoltura e le foreste avrebbe potuto istituire, mediante decreto, Sezioni specializzate presso gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura. Secondo la medesima legge gli Ispettorati compartimentali avevano il compito di coordinare e indirizzare l'attività degli Ispettorati provinciali compresi nell'ambito del compartimento.
Con d.p.r. 15 gen. 1972, n. 11, che trasferì alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, passarono sotto le Regioni.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto legge 18 novembre 1929, n. 2071, Provvedimenti per la bonifica integrale e i servizi agrari forestali, in Gazzetta ufficiale, n. 290, 13 dic. 1929
- Legge 2 giu. 1930, n. 755, Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, in Gazzetta ufficiale, n. 143, 20 giu. 1930
- Regio decreto 13 mar. 1933, n. 674, Costituzione del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione, in Gazzetta ufficiale, n. 149, 28 giu. 1933
- Legge 3 feb. 1951, n. 114, Istituzione degli ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia, in Gazzetta ufficiale, n. 58, 10 mar. 1951
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 giu. 1955, n. 987, Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Gazzetta ufficiale, n. 255, 5 nov. 1955
- Legge 15 dic. 1961, n. 1304, Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Gazzetta ufficiale, n. 315, 20 dic. 1961 - supplemento ordinario
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 19 feb. 1972 - supplemento ordinario
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/02/05, revisione