Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura furono istituiti con l. 13 giu. 1935, n. 1220, che soppresse le Cattedre ambulanti di agricoltura. Il personale di queste ultime entrò a far parte dei nuovi uffici. Gli Ispettorati dipendevano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e avevano sede nei capoluoghi di provincia. In casi particolari, tuttavia, potevano servirsi anche di uffici distaccati in altri comuni.
Svolgevano funzioni di indirizzo tecnico del comparto agricolo, organizzavano attività dimostrative e di addestramento professionale, fornivano assistenza tecnica e si occupavano delle rilevazioni statistiche in campo agraria. Si occupavano, inoltre, dell'esame dei progetti di opere, proposte e iniziative nelle quali era coinvolto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo gli ambiti di competenza della Milizia nazionale forestale, degli uffici del Genio civile o dell'amministrazione centrale.
Con il r.d.l. 30 mar. 1937, n. 1352, furono emanate disposizioni circa i contributi obbligatori che province, comuni, consigli provinciali dell'economia corporativa e altri enti avrebbero dovuto corrispondere allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e norme circa il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.
[espandi/riduci]Con il r.d.l. 20 feb. 1939, n. 336, a modifica e integrazione di quanto disposto nel 1937, fu stabilito che gli Ispettorati potessero godere di contributi volontari da parte di province, comuni ed altri enti nel caso di particolari iniziative agrarie. L'accettazione di tali contributi era subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Il r.d. 29 mag. 1941, n. 489, riorganizzò i servizi e revisionò i ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilendo la possibilità di istituire, presso un massimo di 70 Ispettorati, una Sezione specializzata per la difesa contro le malattie delle piante. A ciascuna sezioni sarebbe stato destinato un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura specializzato nelle discipline fitopatologiche.
Negli anni a seguire, la presenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nelle commissioni istituite per la concessione di contributi nel campo dell'assistenza all'agricoltura, in quello edilizio e nel campo dell'incremento dell'occupazione fu prevista da diverse norme, che ne ridefinirono i compiti. Tra le altre si segnalano:
- L. 11 feb. 1952, n. 69, con la quale furono attribuiti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i compiti che erano stati degli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura nel conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai Granai del popolo. Gli uffici provinciali dell'agricoltura, in particolare, si dovevano occupare degli accertamenti delle superfici e della determinazione delle produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione;
- L. 25 lug. 1952, n. 991, che istituì mutui di miglioramento in favore dei territori montani, per i quali fu prescritta la formazione di consorzi per coordinare le attività necessarie alla buona regolazione delle acque e alla conservazione del suolo. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura avevano il compito di fornire pareri in merito all'indirizzo culturale e alle opere di miglioramento;
- D.p.r. 17 ott. 1952, n. 1317, per l'esecuzione della l. 2 lug. 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. La legge 949/1952 istituiva un fondo di rotazione a favore degli agricoltori per prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana o per la costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati sia all'abitazione dei coltivatori che alla lavorazione dei prodotti. Prestiti e mutui venivano concessi anche a consorzi, enti e società che si propongano di costruire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari non potessero provvedere direttamente. Compito degli Ispettorati era quello di ricevere le domande di prestito o di mutuo e di trasmetterle allegando il proprio parere tecnico all'istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- D.p.r. 10 giu. 1955, n. 987, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale fu stabilito che il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale e il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste dovessero esercitare, oltre alle mansioni di loro competenza, le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delegate con decreto del ministero. Essi, a loro volta, potevano delegare l'esercizio di proprie attribuzioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in particolare, dovevano provvedere all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione e all'aggiornamento professionale degli agricoltori e dei contadini, alle indagini statistico-economiche dell'agricoltura, all'applicazione delle norme per il miglioramento dell'economia aziendale. Esercitavano inoltre le attribuzioni ad essi demandate dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, poteva istituire Sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata.
Il dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura faceva parte, insieme ai dirigenti di altri uffici, del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste, incaricato di formulare i programmi di investimento, di intervento, di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura della bonifica, dell'economia montana e delle foreste.
- L. 3 dic. 1957, n. 1178, che prevedeva provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata 1955-56. Fu istituito un contributo in merito al quale gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura erano chiamati a dare parere tecnico.
- L. 21 lug. 1960, n. 739, che prevedeva provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali, concedendo lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali nel caso di perdite di almeno metà del prodotto ordinario dei fondi. In questo caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura aveva il compito di provvedere alle verifiche necessarie di concerto con l'amministrazione finanziaria, accertando le condizioni imposte dalla legge e rilasciando apposite attestazioni.
Con l. 15 dic. 1961, n. 1304, che istituiva l'agronomo di zona e riordinava il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fu prevista l'istituzione degli Uffici agricoli di zona alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La circoscrizione territoriale dell'ufficio, poteva comprendere il territorio di uno o più comuni, per un'estensione compresa fra i 10.000 e i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico agrarie omogenee. Fu abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto 987/1955, che prevedeva la facoltà di istituire Sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. L'agronomo di zona aveva il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona con l'assistenza tecnica, la divulgazione e la dimostrazione pratica, con la preparazione e l'aggiornamento professionale. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura poteva delegare l'esercizio di alcune funzioni di sua competenza all'agronomo di zona. Il ministro per agricoltura e le foreste poteva istituire, mediante decreto, sezioni specializzate presso gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base alle esigenze di detti uffici. Gli Ispettorati agrari compartimentali avevano un compito di coordinamento e provvedevano ad indirizzare e coordinare l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento. Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura erano svolte da un apposito ufficio, cui era preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.
Con d.p.r. 15 gen. 1972, n. 11, che trasferì alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi Ispettorati provinciali dell'agricoltura e i relativi Uffici agricoli di zona, passarono sotto le Regioni.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 giu. 1935, n. 1220, Istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in Gazzetta ufficiale, n. 164, 16 lug. 1935
- Regio decreto legge 30 mar. 1937, n. 1352, Disposizioni circa il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle province, comuni, consigli provinciali dell'economia corporativa ed enti vari per il funzionamento degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, e norme circa il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura, in Gazzetta ufficiale, n. 186, 12 ago. 1937 - supplemento ordinario n. 186
- Regio decreto legge 20 febbraio 1939, n. 336, Norme modificative e integrative al regio decreto legge 30 marzo 1937, n. 1352, sul trattamento di quiescenza del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli ispettorato provinciali dell'agricoltura, in Gazzetta ufficiale, n. 49, 28 feb. 1939 - supplemento ordinario n. 49
- Regio decreto 29 mag. 1941, n. 489, Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Gazzetta ufficiale, n. 139, 16 giu. 1941
- Legge 11 febbraio 1952, n. 69, Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo", in Gazzetta ufficiale, n. 53, 1 mar. 1952
- Legge 25 lug. 1952, n. 991, Provvedimenti in favore dei territori montani, in Gazzetta ufficiale, n. 176, 31 lug. 1952
- Decreto del Presidente della Repubblica 17 ott. 1952, n. 1317, Regolamento per l'esecuzione della l. 2 lug. 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, in Gazzetta ufficiale, n. 249, 25 ott. 1952
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 giu. 1955, n. 987, Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Gazzetta ufficiale, n. 255, 5 nov. 1955
- Legge 3 dic. 1957, n. 1178, Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza, produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata 1955-56, in Gazzetta ufficiale, n. 312, 17 dic. 1957
- Legge 15 dic. 1961, n. 1304, Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Gazzetta ufficiale, n. 315, 20 dic. 1961 - supplemento ordinario
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 19 feb. 1972 - supplemento ordinario
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/01/31, rielaborazione