Per disposizione del motuproprio 6 lug. 1816, nelle province dello Stato della Chiesa, il delegato - o legato - era assistito da due assessori di nomina sovrana, i quali lo coadiuvavano in tutta l'attività amministrativa e da lui dipendevano. Avevano funzione giudiziaria come giudici singoli, uno in materia civile, l'altro in materia penale, con le stesse competenze dei governatori nei governi. Gli assessori, come i governatori, non dovevano essere nativi della provincia, né esservi domiciliati da lungo tempo (artt. 7 e 28). Nella delegazione di Urbino e Pesaro dovevano risiedere in Pesaro, anche se, con notificazione del 22 mar. 1817, furono istituiti anche in Urbino. Entrambi facevano parte dei tribunali criminali delle delegazioni.
L'assessore criminale aveva competenza nel distretto del capoluogo di delegazione per le cause minori in materia penale, cioè quelle per le quali era prevista una pena non superiore a un anno di opera (le stesse che erano di competenza dei governatori, nei rispettivi luoghi, artt. 79 e 76). L'appello era portato, come dalle sentenze dei governatori, dinanzi al Tribunale criminale della delegazione. Contrariamente alla giurisdizione civile, nella quale il delegato non aveva competenza, quella criminale era esercitata dall'assessore "sotto la dipendenza ed approvazione del delegato" (artt. 24 e 79).
[espandi/riduci]A seguito del motuproprio del 5 ott. 1824 l'assessore criminale ebbe confermate le proprie competenze ed inoltre - in luogo dell'assessore camerale - divenne giudice in prima istanza per i reati di contravvenzioni e frodi commesse a danno dell'erario (così come il luogotenente ed il governatore; art. A92).
Nelle quattro legazioni gli assessori civili e criminali furono aboliti e sostituiti con giudici conciliatori - o giusdicenti civili e criminali - con le norme particolari contenute nella notificazione del 30 mar. 1831 del legato a latere delle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna (artt. 1, 6). Gli assessori furono soppressi anche nelle delegazioni ed in esse sostituiti da un unico assessore legale, con l'editto del segretario di Stato sull'ordinamento amministrativo delle province e dei consigli comunitativi del 5 lug. 1831 (art. 7). La norma fu accolta ed estesa a tutto lo Stato con il regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile pubblicato con editto del 5 ott. 1831, che confermò la soppressione dei due assessori e la nomina del giudice conciliatore nelle legazioni e dell'assessore legale nelle delegazioni (art. 14).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/02/23