SIAS

Archivio di Stato di Ascoli Piceno

Assessore criminale (Stato della Chiesa), 1816 - 1831

Per disposizione del motuproprio 6 lug. 1816, nelle province dello Stato della Chiesa, il delegato - o legato - era assistito da due assessori di nomina sovrana, i quali lo coadiuvavano in tutta l'attività amministrativa e da lui dipendevano. Avevano funzione giudiziaria come giudici singoli, uno in materia civile, l'altro in materia penale, con le stesse competenze dei governatori nei governi. Gli assessori, come i governatori, non dovevano essere nativi della provincia, né esservi domiciliati da lungo tempo (artt. 7 e 28). Nella delegazione di Urbino e Pesaro dovevano risiedere in Pesaro, anche se, con notificazione del 22 mar. 1817, furono istituiti anche in Urbino. Entrambi facevano parte dei tribunali criminali delle delegazioni.
L'assessore criminale aveva competenza nel distretto del capoluogo di delegazione per le cause minori in materia penale, cioè quelle per le quali era prevista una pena non superiore a un anno di opera (le stesse che erano di competenza dei governatori, nei rispettivi luoghi, artt. 79 e 76). L'appello era portato, come dalle sentenze dei governatori, dinanzi al Tribunale criminale della delegazione. Contrariamente alla giurisdizione civile, nella quale il delegato non aveva competenza, quella criminale era esercitata dall'assessore "sotto la dipendenza ed approvazione del delegato" (artt. 24 e 79).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/02/23