Nel Regno di Sardegna, con l. 13 novembre 1859, n. 3781, venne approvato il nuovo ordinamento giudiziario che determinava altresì le circoscrizioni territoriali delle corti di appello, dei tribunali e dei mandamenti. In base a tale legge la giustizia fu amministrata dai giudici di mandamento e di polizia, dai tribunali di circondario, dalle corti di appello, dalle corti di assise, da una Corte di cassazione.
Nel successivo Regno d'Italia, fu il r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 che trattò della Corte di appello agli articoli 64-72. La circoscrizione territoriale di tale organo fu fissata nei distretti, che la legge designava con apposita tabella. Le corti di appello furono divise in sezioni, con un primo presidente che presiedeva la prima sezione; le altre erano presiedute da un presidente di sezione. I giudici di Corte di appello avevano il grado di consiglieri.
Fu stabilito che le corti di appello giudicassero in materia civile le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio o dagli arbitri e gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale, gli appelli delle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali e i casi di sottoposizione ad accusa spettanti alla cognizione delle corti di assise. Le corti di appello giudicavano col numero di 5 votanti in materia civile, di 4 in materia correzionale.
[espandi/riduci]All'interno della Corte di appello aveva sede la sezione di accusa, i cui compiti erano: chiudere l'istruttoria dei processi di competenza delle corti di assise; giudicare in via di opposizione o di appello delle ordinanze del giudice istruttore o della Camera di consiglio; decidere riguardo ad estradizioni, amnistie, riabilitazione, liberazione condizionale. La sezione di accusa era composta di 5 membri e giudicava col numero di tre votanti. I presidenti e i consiglieri di ciascuna sezione erano designati ogni anno con decreto reale. La funzione di pubblico ministero era invece esercitata da un procuratore generale. Presso ciascuna Corte, infine, vi era una cancelleria.
La l. 14 luglio 1907, n. 511, istituì presso le corti di appello un Consiglio giudiziario composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale, il cui compito era quello di valutare, ai fini delle promozioni, il grado di merito e di condotta dei giudici. Questa legge abolì l'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giuridico nelle sezioni distaccate delle corti di appello.
La successiva l. 19 dicembre 1912, n. 1311, affermò che la Corte di appello giudicasse con l'intervento di 3 votanti e che, con decreti reali, potesse essere aumentato il numero delle sezioni.
Fu il Codice di procedura penale, approvato con r.d. 27 febbraio 1913, n. 127, a dettare le norme sull'appello affermando, nello specifico, che «nel giudizio di appello si osservano le norme del giudizio di primo grado, avanti il tribunale, anche relativamente alla pubblicità e alla polizia dell'udienza e alla direzione della discussione, in quanto siano applicabili e non sia diversamente stabilito».
Con il r.d. 14 dicembre 1921, n. 1978, si stabilirono corti di appello e sezioni autonome di Corte di appello nei comuni designati da apposite tabelle. In base a tale decreto, competenze della Corte erano: in materia civile, le cause giudicate in prima istanza dai tribunali e dagli arbitri nei limiti della competenza di detti tribunali e gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale, gli appelli delle sentenze dei tribunali e gli altri affari attribuiti dalla procedura penale. Le sezioni autonome avevano le medesime competenze e dipendevano dalle corti di appello unicamente agli effetti disciplinari. Il giudizio avveniva con il numero di 5 votanti nelle cause civili e di 4 nelle cause penali. In ogni Corte vi era una sezione di accusa per l'esercizio delle funzioni stabilite dal codice di procedura penale, composta di 5 membri e un presidente, oltre che di supplenti. Venne confermato presso ogni Corte di appello il Consiglio giudiziario, deliberante sulla promovibilità dei magistrati in base al merito, composto dal primo presidente, dal procuratore generale e due consiglieri e, presso le sezioni distaccate autonome, da un presidente di sezione, dall'avvocato generale e due consiglieri.
Negli anni Venti del Novecento diverse leggi modificarono le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari e vennero pubblicate le tabelle relative ai mutamenti. In particolare il r.d. 24 marzo 1923, n. 602, stabilì che dal 1° luglio 1923 fossero soppresse le corti e gli altri uffici giudiziari non compresi nelle nuove tabelle, mentre gli uffici di nuova istituzione avrebbero dovuto cominciare a funzionare dal 1° ottobre dello stesso anno.
Con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786, fu approvato il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, che riconfermò gran parte delle norme già stabilite in merito alle circoscrizioni giudiziarie, alla ripartizione del personale, alle competenze della Corte di appello, alle modalità di riunione in assemblea generale per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno, o per dare pareri al Governo in merito a disegni di legge o materie di pubblico interesse. Presso ogni Corte permaneva il Consiglio giudiziario per le valutazione in merito alla carriera dei magistrati e alle loro promozioni (art. 150). La giurisdizione disciplinare su uditori, giudici aggiunti e giudici competeva, invece, al Consiglio disciplinare costituito anch'esso presso la Corte di appello del distretto in cui il magistrato operava.
La l. 3 aprile 1926, n. 563, approvò la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, attuando il riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro e istituendo, al Capo II, la Magistratura del lavoro per regolare le controversie del lavoro; tale competenza fu attribuita alle corti di appello, che funzionarono proprio come Magistrature del lavoro. In merito alle controversie relative all'impiego privato restò ferma, invece, la competenza dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali; l'appello contro le loro decisioni fu comunque devoluto alla Corte di appello. Presso la Corte venne istituita una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte di appello, affiancati di volta in volta da due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro. A tal fine viene formato un albo di esperti, soggetto a revisione ogni biennio. Le decisioni della Corte di appello funzionante come Magistratura del lavoro venivano emesse dopo le conclusioni orali del pubblico ministero e potevano essere impugnate col ricorso per cassazione. L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro spettava unicamente alle associazioni legalmente riconosciute.
In seguito all'approvazione del nuovo Codice di procedura penale del 1930, le nuove norme vennero recepite nelle successive leggi sull'ordinamento giudiziario.
Con il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, furono introdotte modifiche significative sulla Corte di appello; la tabella A annessa al decreto indicava i capoluoghi dei distretti nei quali aveva sede e, per ciascun distretto, i relativi tribunali. Il collegio giudicante si ampliò a 5 magistrati, anche per la sezione istruttoria. Furono inoltre previste sezioni distaccate di corti di appello (tabella A annessa al decreto), che giudicavano anch'esse col numero invariabile di 5 votanti. Ferma restando la giurisdizione, in base all'art. 53, nelle cause di appello per le sentenze di primo grado pronunciate dai tribunali in materia civile e penale, e, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali, la Corte di appello continuò ad esercitare anche le funzioni in materia di lavoro, attraverso la speciale sezione funzionante come Magistratura del lavoro. Ulteriori sezioni erano quella relativa ai minorenni, che giudicava sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e funzionava anche come sezione istruttoria e quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche, alla quale erano aggregati 3 funzionari del corpo del genio civile. Presso ogni Corte di appello venne inoltre confermato il Consiglio giudiziario.
La l. 2 marzo 1963, n. 320, soppresse le sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, costituite presso i tribunali e le corti di appello, devolvendone le competenze a nuove sezioni specializzate, costituite da un collegio giudicante composto dal numero dei magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura o dal presidente della Corte di appello.
Con il d.p.r. 31 dicembre 1963, n. 2105, furono modificate le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari mentre con la l. 8 agosto 1977, n. 532, il collegio giudicante della Corte di appello passò da 5 a 3 votanti e nella sezione per i minorenni fu previsto l'intervento di due esperti, un uomo e una donna, in aggiunta ai 3 magistrati della sezione.
Con il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449, le funzioni e attribuzioni della Corte di appello vennero precisate come segue: «La Corte di appello esercita: la giurisdizione nelle cause di appello nelle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale; le funzioni ad essa deferite dal Codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi». Per quanto riguarda le sezioni della Corte, la ripartizione in uffici giudicanti osserva una nuova procedura e viene determinata da tabelle. Nelle città capoluogo del distretto di Corte di appello ha sede anche il Tribunale dei minorenni e il Tribunale di sorveglianza; in ogni circondario i giudici di pace. Presso ogni Corte di appello opera la Procura generale della Repubblica.
Il territorio italiano è suddiviso in 26 distretti di Corte di appello, alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 nov. 1859, n. 3781, per l'Ordinamento giudiziario, in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, XXVIII.3, Torino, Dalla stamperia reale, s.d.
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 2786, Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, in Gazzetta ufficiale, n. 306, 31 dic. 1923
- Regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 28, 4 feb. 1941
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/11/24