SIAS

Archivio di Stato di Prato

Vicario (Granducato di Toscana), sec. XV - 1848

sec. XV - 1807
I vicariati sin dal XV secolo erano delle forme di aggregazione e di organizzazione dei territori sotto il controllo e il potere di Firenze, con rilevanti prerogative di governo locale e di giurisdizione criminale e civile. Il Vicario era dotato di ampia autorità quale rappresentante del governo centrale all'interno della sua circoscrizione e nei confronti delle diverse podesterie e comunità che ne facevano parte; era inoltre giudice civile, nel suo luogo di residenza, giudice criminale ordinario per tutta la circoscrizione ed aveva funzioni di giudice istruttore nelle cause anche superiori alla propria competenza. In tal senso era dotato di propri organi esecutivi, di notai, di scrivani e di un bilancio autonomo ed era sottoposto al diretto controllo del potere centrale.
Con le riforme leopoldine dell'ordinamento giudiziario e del governo delle comunità, i vicari, analogamente ai podestà, videro in qualche modo ridursi alcune loro precedenti prerogative, con il mantenimento tuttavia delle funzioni giudiziarie, di polizia, di vigilanza sull'ordine pubblico e sulla regolare applicazione delle leggi, regolamenti e procedure da parte degli organi periferici di governo. Competeva ai vicari, tra le altre funzioni non direttamente giurisdizionali, la vigilanza sulla condotta dei notai, dei podestà, dei procuratori, dei bargelli, messi ed esecutori, con periodiche relazioni al governo centrale; ad essi era affidata la particolare tutela dei pupilli, degli incapaci, delle persone povere e la vigilanza sulla gestione delle tutele e curatele e sulla educazione dei giovani. Avevano la cura e vigilanza sulle carceri e sulla condizione dei carcerati; sul buono stato delle parrocchie e delle fabbriche pubbliche, degli ospedali, delle scuole e stabilimenti di educazione. Esercitavano una particolare vigilanza sugli oziosi e vagabondi, sui forestieri e sulle persone sospette, sui luoghi di pubblico ritrovo. Nelle funzioni di polizia e di "potestà economica" potevano erogare multe, precetti e pubbliche riprensioni, il carcere fino a tre giorni, la reclusione in casa di correzione, dopo la verifica dei fatti, la loro contestazione, sulla base di fondati sospetti e anche in mancanza di prove piene. Potevano anche condannare i vagabondi all'esilio perpetuo dal Granducato. Nell'ambito dell'amministrazione delle comunità, competeva ai Vicari la vigilanza sulla condotta dei cancellieri comunitativi, sulla imparzialità e corretto esercizio delle loro funzioni; competeva loro, tra le altre cose, anche la vigilanza sulle attività dei medici e chirurghi condotti. Di particolare delicatezza e rilevanza erano in sostanza le prerogative di polizia e di controllo e mantenimento dell'ordine pubblico con un complesso intrecciarsi di relazioni e rapporti con il potere centrale e i ministri.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Biotti Vittorio, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/04/23, revisione