SIAS

Archivio di Stato di Prato

Ente comunale di assistenza - ECA, 1937 - 1977

L'Ente comunale di assistenza (ECA) era un ente morale, con personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva (3 giugno 1937, n. 847) previde un ente operante in ogni comune del Regno a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, la Congregazione di carità veniva pertanto sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'ECA. L'ente subentrava altresì nel patrimonio, nelle attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni). Poiché in precedenza tali istituzioni erano state concentrate nella Congregazione di carità, ma avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano rimasti distinti, nella previsione normativa del 1937 esse dovevano fondersi nell'ECA, con estinzione della personalità e fusione dei patrimoni. Si disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'autonomia completa.In tal modo, al raggiungimento dei fini istituzionali l'ECA avrebbe provveduto non solo con le rendite del suo patrimonio, ma anche con quelle delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua amministrazione e, in relazione con le necessità dell'assistenza, avrebbe integrato il proprio bilancio con i fondi stanziati annualmente dal ministero dell'Interno, nonché con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati; avrebbe potuto fare assegnamento, inoltre, sulle entrate ordinarie (addizionali sopra vari tributi erariali e locali). Il soccorso immediato e temporaneo agli indigenti, la cura degli interessi dei poveri con l'assunzione della rappresentanza legale davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, così organizzati dallo Stato e con esplicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, diventavano obbligatori e venivano elevati a pubblico servizio.L'amministrazione dell'ECA nel 1937 era affidata ad un organo collegiale (Comitato) presieduto dal podestà del Comune. In virtù del d.l. 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530]e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (l. 9 giugno 1947, n. 530) anche sulla nomina dei membri dell'ECA il prefetto non esercitava più il controllo di merito ma solo di legittimità.Circa le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava cambiamenti rispetto alla legge del 1890 (17 luglio 1890, n. 6972 ) ed al relativo regolamento amministrativo del 1891. Così pure restavano immutate le disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune.La relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati controlli sull'attività dei suoi organi. Già la legge del 1890 attribuiva al ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza [la disciplina relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stata abrogata dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000 e dall'art. 21 d.lgs. 4 maggio 201, n. 207]. Con la riforma del 1923 (effettuata con r.d 30 dicembre 1923, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza, diritto trasferito poi al prefetto, ai sensi del d.p.r. 19 agosto 1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei servizi del ministero dell'Interno.
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  • Scheda duplicata dal SIUSA