SIAS

Archivio di Stato di Prato

Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, 1926 - 1972

Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo furono istituite in forza del regio decreto legge n. 765 del 15 aprile 1926. L'art. 1 considerava tali i comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di comuni contermini o di loro frazioni ai quali conferiva importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago.
Spettava al ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio centrale delle stazioni di cura, istituito presso il Ministero dell'interno con la medesima legge, riconoscere il carattere della stazione e delimitarne il territorio.
In ciascun luogo riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo veniva istituita un'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione, come persona giuridica distinta dal comune (artt. 5, 8). Essa era amministrata da un comitato composto da un presidente designato dal prefetto della provincia; un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e un rappresentante del Touring club italiano; due membri designati dal Consiglio provinciale di sanità, un ingegnere e un medico; un rappresentante dell'industria degli alberghi e delle pensioni ed un rappresentante la classe dei commercianti ed industriali locali, scelti dal prefetto fra una terna di nomi; due membri designati dal consiglio comunale, anche fuori dal proprio seno, o dal podestà, nominati per ciascun comune, nel caso la stazione comprendesse più comuni. I membri duravano in carica quattro anni ed erano rieleggibili. Il comitato era assistito da un segretario, nominato dal comitato stesso (art. 8). Beni e diritti dell'Azienda appartenevano all'ente e venivano ceduti al comune in cui essa aveva sede in caso di cessazione dell'attività (art. 9). Tale comune, per provvedere ai bisogni dell'Azienda, doveva, su richiesta del comitato, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura e, in caso di insufficienza dei relativi proventi, applicare e riscuotere speciali contribuzioni da parte degli utenti (artt. 12, 15). I bilanci presentati dai comitati erano sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, previa comunicazione all'amministrazione comunale (art. 17). Le aziende erano sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme previste per le aziende municipalizzate (art. 18).
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Redazione e revisione:
  • Scheda duplicata dal SIUSA