Nello Stato della Chiesa, con motuproprio 5 ott. 1824 (1), nei capoluoghi di legazione e delegazione, in luogo dei soppressi tribunali di prima istanza, fu istituito il pretore, giudice singolo in materia civile, incaricato dell'amministrazione della giustizia nelle controversie di primo grado per tutte le cause di valore superiore ai trecento scudi, sino a qualunque somma; nelle delegazioni riunite doveva esservi un pretore in ciascuno dei due capoluoghi (artt. A25, P1120). In secondo grado il pretore giudicava dalle sentenze dei luogotenenti, assessori civili e governatori (art. P1118); a lui erano deferite in appello anche le cause in materia laica e tra laici giudicate dagli ordinari e vicari generali fino alla somma di ottocentoventicinque scudi; nell'eventuale terzo grado il giudizio dalle suddette sentenze era portato dinanzi ad uno dei due luogotenenti del Tribunale dell'Auditor Camerae, in Roma (art. A34). Le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, giudicate dai pretori (e dagli ordinari e dai vicari generali, nelle stesse materie laiche e tra laici) erano portate in appello dinanzi al Tribunale della rota, in Roma (art. A35).
[espandi/riduci]Il citato motuproprio del 1824 aveva stabilito che in nessun caso il pretore potesse essere membro del tribunale penale (art. A81), ma tale norma fu abrogata con il motuproprio 21 dic. 1827, il quale decretò, invece, che il pretore facesse parte, di diritto, del tribunale penale (art. 91).
Con le norme particolari pubblicate nelle quattro legazioni in data 30 marzo 1831 dal legato a latere per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, in questi capoluoghi i pretori furono temporaneamente mantenuti (a Bologna ve ne furono due) come giudici di prima istanza e giudici di appello per le cause decise dai giudici conciliatori e dai governatori (artt. 1 e 16-17), come previsto nel 1824. Subito dopo, però, questo magistrato fu abolito dal regolamento del 5 ott. 1831 per la giustizia civile, che istituì nuovamente i tribunali civili nei capoluoghi di legazione e delegazione (artt. 9 e 10).
(1) Il motuproprio del 1824 è suddiviso in due parti: la "Riforma del sistema dell'Amministrazione pubblica" in 186 articoli e la "Riforma della Procedura civile" in 1129 articoli; seguono le "Tasse dei giudizi". Per questo si indicano con la lettera A gli articoli della prima parte, con la P quelli della seconda.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Lodolini Tupputi Carla, prima redazione