SIAS

Archivio di Stato di Ancona

Pretore/Pretura (Stato della Chiesa), 1824 - 1831

Nello Stato della Chiesa, con motuproprio 5 ott. 1824 (1), nei capoluoghi di legazione e delegazione, in luogo dei soppressi tribunali di prima istanza, fu istituito il pretore, giudice singolo in materia civile, incaricato dell'amministrazione della giustizia nelle controversie di primo grado per tutte le cause di valore superiore ai trecento scudi, sino a qualunque somma; nelle delegazioni riunite doveva esservi un pretore in ciascuno dei due capoluoghi (artt. A25, P1120). In secondo grado il pretore giudicava dalle sentenze dei luogotenenti, assessori civili e governatori (art. P1118); a lui erano deferite in appello anche le cause in materia laica e tra laici giudicate dagli ordinari e vicari generali fino alla somma di ottocentoventicinque scudi; nell'eventuale terzo grado il giudizio dalle suddette sentenze era portato dinanzi ad uno dei due luogotenenti del Tribunale dell'Auditor Camerae, in Roma (art. A34). Le cause di valore superiore agli ottocentoventicinque scudi, giudicate dai pretori (e dagli ordinari e dai vicari generali, nelle stesse materie laiche e tra laici) erano portate in appello dinanzi al Tribunale della rota, in Roma (art. A35).
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione