Previsto dalla legge Casati del 1859, il Consiglio provinciale scolastico, denominato talora Consiglio per le scuole o Consiglio scolastico provinciale, aveva funzioni di carattere generale e funzioni specifiche in relazione alle competenze sulle scuole di ogni ordine e grado. Il delegato mandamentale vigilava, in sua rappresentanza, sugli istituti di istruzione secondaria, classica e tecnica, sui convitti e sulle scuole elementari. Il Consiglio era presieduto dal provveditore agli studi.
Con r.d. 22 set. 1867, n. 3956, dopo una breve soppressione, i Provveditorati agli studi vennero ricostituiti, con sede presso le Prefetture, e sottoposti alla soprintendenza del prefetto, che presiedeva così anche il Consiglio provinciale scolastico del quale, in base al successivo r.d. 20 ott. 1867, n. 4008, furono dettate norme generali ed attribuzioni specifiche in relazione alle scuole di ogni ordine e grado. Il delegato mandamentale, in qualità di rappresentante del Consiglio provinciale scolastico, vigilava sugli istituti di istruzione secondaria classica e tecnica, sui convitti e sulle scuole elementari, mentre l'ispettore di circondario visitava periodicamente le scuole elementari e popolari.
[espandi/riduci]A seguito della l. 15 lug. 1877, n. 3968 (legge Coppino) il nuovo regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale, approvato con r.d. 3 nov. 1877, n. 4152, semplificò le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico, che assunse un ruolo determinante nella cura dell'esecuzione dell'obbligo dell'istruzione elementare. Ne conseguì una ridefinizione anche dei compiti dei delegati scolastici che, nel loro mandamento, furono tenuti a vigilare sulle scuole primarie.
La l. 4 giu. 1911, n. 487 (legge Daneo-Credaro), che ricostituì anche l'autonomia dell'ufficio del provveditore agli studi, previde a livello provinciale, per l'istruzione elementare e popolare, il Consiglio scolastico, la Deputazione scolastica e la Delegazione governativa. Mentre i comuni dei capoluoghi di provincia e di circondario mentennero l'autonomia dell'amministrazione delle scuole popolari, per tutti gli altri comuni questa fu affidata proprio al Consiglio provinciale scolastico. I comuni capoluogo di circondario potevano chiedere che l'amministrazione delle scuole fosse assunta dal Consiglio che, comunque, esercitava poteri di vigilanza anche sulle scuole comunali e private. Nei comuni in cui l'amministrazione delle scuole fu affidata direttamente al Consiglio, fu soppressa la Direzione didattica.
I Consigli provinciali scolastici e le Deputazioni scolastiche furono aboliti con r.d. 8 feb. 1923, n. 374, in attuazione del disposto del r.d. 31 dic. 1922, n. 1679, che prevedeva l'istituzione dei Provveditorati agli studi regionali. Pochi mesi dopo, con r.d. 3 nov. 1923, n. 2453, vennero istituiti - per gli affari dell'istruzione elementare - presso ogni nuovo Provveditorato agli studi, un Consiglio scolastico e un Consiglio di disciplina, presieduti dal provveditore.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/03/27, revisione