SIAS

Sezione di Archivio di Stato di Pescia

Congregazione di carità (Regno d'Italia; Repubblica italiana), 1862 - 1937

La legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria sull'amministrazione delle opere pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862, n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità, allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina articolata dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari. L'art. 1 designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di "soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava per lo più di enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica precisa: la loro struttura e la loro attività erano regolate in parte dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico, e le risorse finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di carattere prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici. La legge del 1862 non modificò sostanzialmente tale situazione, poiché non si propose la creazione di un sistema pubblico di assistenza, preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti, principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le relative funzioni. L'istituzione delle Congregazioni di carità accentuò invece la visione "localistica" di questo sistema, che assegnava alle amministrazioni locali un ruolo fondamentale di controllo e di gestione.
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Redazione e revisione:
  • Scheda duplicata dal SIUSA