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Archivio di Stato di Ancona

Comune (Regno d'Italia; Repubblica italiana), 1859 -

In seguito all'annessione della Lombardia al Regno sabaudo, viene emanata la legge del 23 ottobre 1859 (legge Rattazzi), che estende alle province lombarde gli ordinamenti di comuni e province vigenti nello stato sabaudo. Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 l'ordinamento è esteso a tutto il territorio nazionale, con l'esclusione delle province ancora appartenenti allo Stato pontificio. Le istituzioni comunitative che per secoli avevano governato il territorio degli Stati preunitari vengono ovunque sostituiti dal nuovo Comune.
La legge Rattazzi dispone anzitutto (Titolo I) la divisione del Regno in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni (art.1).Si occupa poi di disciplinare i Comuni (Titolo II). A norma delle disposizioni del Capo I, ciascun comune ha un consiglio comunale, elettivo, ed una giunta comunale, espressa dal Consiglio. Può avere un segretario e un ufficio comunale, ma più comuni possono valersi di uno stesso segretario ed avere un solo archivio. Il Consiglio comunale è composto da sessanta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; da quaranta membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti; da trenta membri nei Comuni con popolazione eccedente i 10 mila abitanti; da venti membri in quelli dove la popolazione è superiore ai 3 mila abitanti; da quindici membri negli altri comuni. La Giunta municipale è formata dal Sindaco e da un numero variabile di assessori e supplenti, a seconda della popolazione ( otto Assessori e quattro Supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; sei assessori nei Comuni aventi più di 30 mila abitanti, quattro in quelli con più di 3 mila abitanti e due negli altri Comuni; il numero dei supplenti nei comuni con meno di 60 mila abitanti rimane fissato a 2.
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Redazione e revisione:
  • Scheda duplicata dal SIUSA